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La bonifica di siti contaminati assume un ruolo fondamentale nella pianificazione territoriale locale poichè consente di recuperare aree compromesse da fenomeni di contaminazione, con possibili gravi conseguenze per l’ambiente e la salute dell’uomo, costituendo un’importante occasione per la riqualificazione di un ambito territoriale.
Lo scopo di una bonifica è quello di tutelare l’ambiente e la salute e restituire le aree al loro uso iniziale o ad un utilizzo differente, modificando di fatto le condizioni pregresse al fine di adeguarle alla nuova destinazione d’uso.
Per citare la normativa, la bonifica è “l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento/le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello inferiore alle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)/Contaminazione (CSC)” (art. 240 di D.Lgs. 152/2006); da ciò si manifesta un forte intreccio di tematiche ambientali, economiche e normative, che condizionano notevolmente la sostenibilità degli interventi e conseguentemente la loro attuazione: la fattibilità economica del risanamento è strettamente legata alle possibilità di riutilizzo di queste aree e quindi alla loro valorizzazione.
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Nell’iter di bonifica di un sito sono coinvolti sia soggetti pubblici (Ministero, Regione, Città Metropolitana/ Ente di Area Vasta, Comune, ARPA, ATS) che privati (soggetti interessati a vario titolo), per ottimizzare e bilanciare il rapporto tra gli interessi sociali, ambientali ed economici.
Le fasi del Procedimento di Bonifica vengono così semplificate:
- Comunicazione iniziale da effettuare agli enti di competenza, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito;
- definizione preliminare del modello concettuale del sito, ovvero definire le caratteristiche dello stesso e della distribuzione della contaminazione, raccolta di dati storici, finalizzata alla ricostruzione di tutte le attività produttive che si sono succedute sul sito, luoghi di accumulo e stoccaggio di rifiuti e/o materie prime, vasche e serbatoi interrati e/o fuori terra, pozzi disperdenti, reti di sottoservizi, etc., e verifica della eventuale presenza di centri di pericolo.
- Predisposizione del Piano di Caratterizzazione Ambientale qualora l’indagine preliminare accerti il superamento delle CSC di riferimento, in funzione della destinazione urbanistica del sito. Viene quindi definito un protocollo di campionamento ed analisi, con l’indicazione dell’ubicazione e della tipologia delle indagini, del set analitico e delle metodiche analitiche, in modo da acquisire dati rappresentativi delle condizioni del sito;
- svolgimento delle attività di campionamento in campo, eventualmente anche in contraddittorio con ARPA ed esecuzione delle analisi di laboratorio;
- redazione dell’Analisi di Rischio sito-specifica finalizzata alla determinazione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) accettabile per quel sito specifico: nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano inferiori alle CSR il sito è classificato “non contaminato” ed il procedimento di bonifica avviato si conclude; nel caso in cui le concentrazioni dei contaminanti presenti in sito risultano superiori alle CSR il sito è classificato “contaminato” ed il procedimento di bonifica prosegue;
- redazione del Progetto Operativo di Bonifica, che individua gli interventi di bonifica del sito, le tecnologie applicabili, i costi ed i tempi previsti per la bonifica e viene approvato da parte dell’autorità competente (Ministero dell’Ambiente, Regione o Comune);
- eventuale collaudo degli interventi di bonifica, da parte di ARPA, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti riportati in una specifica Relazione Tecnica e redazione finale della certificazione di avvenuta bonifica, effettuata da Città Metropolitana/Ente di Area Vasta.
Un procedimento di bonifica si può attivare a seguito di:
- notifica da parte del soggetto responsabile dell’inquinamento (art. 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- accertamento da parte della Pubblica Amministrazione (art. 244 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- richiesta da parte di un soggetto interessato non responsabile della contaminazione (art. 245 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
L’esecuzione di un’indagine ambientale preliminare all’attivazione di una eventuale procedura di bonifica può essere espressamente richiesta da regolamenti regionali e/o comunali (Regolamenti Locali di Igiene, Regolamenti Edilizi) ad esempio nel caso di dismissione di attività produttive, di rimozione di serbatoi interrati, di rimozione di rifiuti abbandonati, etc..
Sigea offre un servizio di consulenza completa per accompagnare il Cliente in tutte le fasi sopracitate:
- Predisposizione e trasmissione agli enti competenti, per conto del Committente, della comunicazione di inizio attività prevista dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., comprensiva del piano di accertamento della qualità ambientale;
- Assistenza al Committente in corso d’opera, consulenza sul campo, rilievi e campionamenti come previsti dal piano di accertamento della qualità ambientale, il tutto in accordo a quanto previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. oltre che dalle norme tecniche nazionali ed internazionali;
- relazione con gli enti in fase di eventuale campionamento in contraddittorio;
- Invio dei campioni presso laboratorio di analisi accreditato, ricezione dei risultati e condivisione con il Committente;
- Predisposizione, per conto del Committente ed ove necessario, della notifica di potenziale contaminazione agli enti competenti ai sensi del DM 31/2015.
- Predisposizione e trasmissione, per conto del Committente, dell relazione contenente gli esiti delle attività di accertamento della qualità ambientale A.Q.A.
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